COME SI CLASSIFICA IL LIVELLO DI RISCHIO INCENDIO?
Luogo di lavoro a rischio basso:
Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
Luogo di lavoro a rischio medio:
Si intende luogo di lavoro a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
Luogo di lavoro a rischio di incendio elevato:
Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.
QUALI SONO LE SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO ALLA FORMAZIONE ANTINCENDIO?
In caso di inadempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento previsti dal DLGS 81/2008, la sanzione prevede l’arresto da quattro a otto mesi del datore di lavoro o l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro (violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera l). Tali sanzioni si riferiscono a ciascun lavoratore interessato e quindi l’eventuale importo sanzionatorio va moltiplicato per il numero dei lavoratori non informati/formati/addestrati.
IN QUALI ATTIVITÀ I SOGGETTI INCARICATI ALLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI SONO OBBLIGATI A SOSTENERE UN ESAME PRESSO I VIGILI DEL FUOCO?
Si riporta l’elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell’art. 6, comma 3, è previsto che i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609:
a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 175/1988 e successive modifiche ed integrazioni;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 mq;
g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 mq;
h) aeroporti, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
i) alberghi con oltre 100 posti letto;
l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
n) uffici con oltre 500 dipendenti;
o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
p) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942, n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 mq;
q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
QUANDO EFFETTUARE L'AGGIORNAMENTO DEL CORSO ANTINCENDIO?
è opportuno che l’aggiornamento del corso per addetti al servizio antincendio avvenga con cadenza triennale dalla data del completamento del corso di base.
QUANDO È OBBLIGATORIO FORMARE ADDETTI ANTINCENDIO NELLE SCUOLE?
La formazione per la gestione delle emergenze antincendio nelle scuole è obbligatoria per gli edifici in cui siano presenti contemporaneamente 100 persone (personale docente, personale ata e alunni).
DOVE SI SVOLGONO I CORSI PER ADDETTI ANTINCENDIO?
I corsi per addetti al servizio Antincendio e gestione delle emergenze si svolgono presso le sedi Coid di Gravina in Puglia, Altamura e Bari; i nostri maggiori clienti provengono da tutte le città della Puglia (Corato, Ruvo, Acquaviva delle Fonti, Santeramo in Colle, Gioia del Colle, Cassano delle Murge, Toritto, Grumo Appula, Laterza ecc.) e della Basilicata (Matera, Potenza, ecc.).