Shop

Corso per coordinatore della sicurezza

219,60597,80 IVA inclusa

ISCRIVITI ONLINE AL MIGLIOR PREZZO!
Corso di Aggiornamento 100% Online
DESCRIZIONE

DI BASE (120 ORE) E AGGIORNAMENTO (40 ORE) – MIGLIOR PREZZO!

Il corso fornirà ai partecipanti la formazione adeguata in base alle prescrizioni della normativa vigente, riguardanti le disposizioni sulla prevenzione infortuni nei cantieri temporanei o mobili. L’allievo viene messo in condizione di sviluppare le capacità gestionali e relazionali nonché acquisire le conoscenze specifiche per svolgere la funzione di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e/o in fase di esecuzione dei lavori (CSE).
L’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009 prevede, per il Coordinatore della Sicurezza, la frequenza al corso di aggiornamento quinquennale per essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro.

DESTINATARI

Ingegneri, architetti, geometri, periti industriali e forestali.

DURATA
  • Corso Base: 120 ore
  • Corso Aggiornamento: 40 ore
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 89, Dlgs 81/2008 e Dlgs 106/2009

SEDI DI SVOLGIMENTO
  • Bari – Via Papa Giovanni Paolo I, 10/H
  • Altamura – Via San Giovanni Rotondo, 24
  • Gravina in Puglia – Via Alcide De Gasperi, 140/P
CORSI IN PARTENZA
Data inizio Iscrizioni Tipologia Modalità di svolgimento
Giugno 2024 Aperte Aggiornamento Online – FAD
Giugno 2024 Aperte Base Aula – FAD
APPROFONDIMENTI
A CHI È RIVOLTO IL CORSO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI?

Il corso Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (ex 494/96) è rivolto a coloro che intendono ricoprire, all’interno del settore edile, il ruolo di tecnico esperto nella sicurezza dei cantieri. Tale figura è oggi fortemente richiesta dalle imprese edili, in quanto è obbligatoria da un lato per acquisire il relativo accreditamento dalla SOA, e dall’altro per adeguarsi alle recenti disposizioni di legge, in particolare al D.Lgs. 81/08.

A CHE COSA TI PREPARA IL CORSO?

Il corso per Coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, forma tecnici qualificati che, all’interno di cantieri edili, siano capaci di:

  • Elaborare POS e PSC;
  • Effettuare la valutazione dei rischi sul lavoro;
  • Adottare le idonee tecniche organizzative per la tutela della sicurezza;
  • Affrontare le emergenze.
QUANDO SERVE IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA?
Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione va nominato tutte le volte che si prevede la presenza di più imprese, anche non contemporanea (art. 90, comma 2). Se viene nominato il coordinatore in fase di progettazione, è obbligatoria anche la nomina del coordinatore in fase esecutiva. Se si era prevista la presenza di un’unica impresa e successivamente subentrano anche altre ditte, deve essere nominato il coordinatore esecutivo, che provvederà ad eseguire anche i compiti del coordinatore di progetto (art. 90, comma 5; art. 92, comma2).

QUANDO VIENE NOMINATO IL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE?
Il coordinatore in fase di progettazione deve essere nominato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione. (art. 90, comma 3).
Importante: l’obbligo di nomina del coordinatore è anche nel caso di lavori privati soggetti a D.I.A. In questo caso, tuttavia, l’obbligo di nomina non scatta al momento del conferimento dell’incarico di progettazione, ma prima dell’inizio dei lavori e solo nel caso in cui l’esecuzione sia affidata a più imprese (art. 90, commi 3, 4, 5, 11 e art. 92, comma 2).

QUALI SONO I COMPITI DEL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTO?
Il coordinatore redige il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e predispone un fascicolo. Quest’ultimo non va predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria (art. 91, comma 1, lettera a, b).

QUANTE ORE DI PRESENZA SONO PREVISTE PER IL CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI?
In alcuni casi è stata richiesta come obbligatoria solo la frequenza al 90% delle ore previste per l’aggiornamento dei coordinatori. Ma un coordinatore in realtà non può esercitare se non ha frequentato tutte le 40 ore di aggiornamento nel quinquennio. Dunque l’aggiornamento deve avvenire a cadenza quinquennale e avere una durata complessiva di 40 ore, da effettuare nell’arco del quinquennio. Pertanto, coloro che abbiano effettuato l’aggiornamento di durata inferiore a quella prevista, non potranno esercitare l’attività di coordinatore, ai sensi dell’art. 98 del decreto in parola, fin quando non avranno completato l’aggiornamento stesso per il monte ore mancante.

Scarica l’interpello 19/2014

COSA ACCADE SE NON SI FREQUENTANO LE 40 ORE PREVISTE PER IL CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI?
Non fare un aggiornamento con 40 ore effettive di presenza ai corsi potrebbe portare “ad un titolo sospeso”. In questi casi il coordinatore non può “coordinare alcun cantiere, ma non solo, anche la sua copertura assicurativa rischia di essere priva d’efficacia”. Senza dimenticare le conseguenze sui cantieri in cui sta operando: fermo lavori, sanzioni….

QUANDO E A CHI VIENE TRASMESSO IL PSC?
Il PSC viene trasmesso all’impresa (o alle varie imprese nel caso di appalto) prima della formulazione dell’offerta (art. 101 comma 1).

QUANDO VIENE NOMINATO IL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE?
Il coordinatore in fase di esecuzione deve essere nominato prima dell’affidamento dei lavori (art. 90, comma 4).

QUALI SONO LE SEDI DI SVOLGIMENTO DEI CORSI?
I corsi per per Coordinatore della Sicurezza si svolgono presso le sedi Coid di Gravina in Puglia, Altamura e Bari. I nostri maggiori clienti provengono da tutte le città della Puglia (Corato, Ruvo, Acquaviva delle Fonti, Santeramo in Colle, Gioia del Colle, Cassano delle Murge, Toritto, Grumo Appula, etc…) e della Basilicata (Matera, Potenza, ecc.).

La sede di Bari è situata in una prestigiosa zona (Poggiofranco) facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici e situata in una posizione strategica. La presenza nel capoluogo pugliese favorisce l’affluenza di allievi partecipanti provenienti da tutta la provincia di bari (Bitonto, Molfetta, Monopoli, Modugno, Terlizzi, Triggiano, Putignano, Conversano, Noicattaro, Mola di Bari, Palo del Colle, Giovinazzo, Casamassima, Noci, Castellana Grotte, Rutigliano, Valenzano, Polignano a Mare, Adelfia, Capurso, Locorotondo, Turi, Bitetto, Bitritto, Alberobello, Sannicandro di Bari, Sammichele di Bari, Cellamare, Binetto), della BAT (Andria, Barletta, Trani, Bisceglie, Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia, Margherita di Savoia, Spinazzola), di Brindisi, Lecce, Taranto (Avetrana, Carosino, Castellaneta, Crispiano, Faggiano, Fragagnano, Ginosa, Grottaglie, Laterza, Leporano, Lizzano, Manduria, Martina Franca, Maruggio, Massafra, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Mottola, Palagianello, Palagiano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, San Marzano di San G., Sava, Statte, Torricella) e Foggia.

Informazioni

Per ulteriori informazioni compila il form di richiesta di informazioni oppure Tel. 080.325.49.86