Attrezzature da lavoro

Con la Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 che costituisce attuazione dall’art. 73, comma 5, si individuano “le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi, ed i requisiti minimi di validità della formazione”.
L’accordo disciplina la formazione specifica per coloro che utilizzino le attrezzature individuate e la Conferenza precisa che questa formazione non sia sostitutiva di quella obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 81 e del nuovo Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
Vengono individuate quali attrezzature di lavoro: piattaforme di lavoro mobili ed elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (diversi tipi), trattori agricoli e forestali, macchine movimenti terra (diversi tipi) pompa per calcestruzzo.
I percorsi formativi stabiliti sono finalizzati all’apprendimento di tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza le attrezzature di che trattasi.